colf e badanti

L’espressione “lavoratore domestico” è ampiamente utilizzata per indicare un soggetto che svolge la propria prestazione di lavoro al servizio della famiglia, parliamo quindi di colf, badante, baby sitter, giardiniere, governante, etc.

Molto spesso, però, sia per la difficoltà degli adempimenti burocratici, sia per una richiesta del lavoratore che, magari, già percepisce altri redditi e preferisce un lavoro a “nero”, avviene di iniziare un rapporto di lavoro domestico con una colf o una badante in maniera non regolarizzata che si protrae per l’intero rapporto di lavoro, esponendo le famiglie che si identificano come “datore di lavoro” a gravi inadempimenti che comportano sanzioni elevate.

Gli obblighi in capo alle famiglie prevedono, infatti, una serie di adempimenti inderogabili che si sostanziano nell’invio delle comunicazioni obbligatorie presso gli Istituti preposti (INPS) di inizio attività lavorativa, variazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Al riguardo è bene ricordare che l’INPS mette a disposizione dei lavoratori domestici e dei datori di lavoro un portale per l’invio di comunicazioni obbligatorie (iscrizioni, variazioni, calcolo dei contributi e contestazione del provvedimento per mancato pagamento dei contributi) al quale è possibile accedere tramite SPID e gestire in autonomia il rapporto di lavoro domestico. All’INPS andranno comunicati l’assunzione del lavoratore domestico, avendo cura di indicare gli elementi fondamentali del rapporto di lavoro, quali; ore di lavoro settimanali, convivenza o no, livello contrattuale e mansioni; in caso di difficoltà è sempre possibile rivolgersi ad un CAF o Consulente del lavoro che farà tutto al posto vostro.

Un ulteriore adempimento per la corretta gestione del rapporto di lavoro domestico è la predisposizione della busta paga da consegnare alla Colf, questa dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento, ovvero:

1. dati anagrafici e codice fiscale del datore e della badante;

2. luogo di lavoro e mese di riferimento;

3. percentuale di part time (ovvero ore settimanali contrattuali) e ore realmente lavorate in quel mese specifico (e quindi anche straordinari, assenze, ferie, malattia, ecc);

4. livello contrattuale assegnato

5. tipologia del contratto (a tempo determinato o a tempo indeterminato, in regime di convivenza con il datore di lavoro o meno);

6. importo contributi collaboratore (se trattenuti);

7. indicazione del tfr, ferie e 13esima accantonati ogni mese;

8. importo retribuzione lorda e netta.

La predisposizione e consegna della busta paga al domestico è un obbligo che grava in capo al datore di lavoro in virtù dell’art. 33 del CCNL di riferimento; la busta paga del domestico andrà consegnata, fatta firmare ed una copia dovrà essere conservata dal datore di lavoro. E’ inoltre importante concordare il giorno del pagamento della retribuzione, che per prassi avviene entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Inoltre, una particolarità del lavoro domestico, visto il particolare svolgimento dello stesso che richiede un alto livello di fiducia, è che può cessare in qualsiasi momento senza che il datore debba addurre alcuna giustificazione in tal senso, anche alla luce di quest’ultimo elemento non ha davvero alcun senso la non regolarizzazione di un lavoratore domestico.

Un ulteriore motivo a vantaggio della regolarizzazione del rapporto di lavoro domestico è rappresentato dalla deducibilità dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, infatti i contributi previdenziali ed assistenziali versati a favore del dipendente sono deducibili nella dichiarazione dei redditi – ovvero vengono sottratte dal reddito lordo prima di calcolare le tasse – al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico (è prevista una quota minima di contributi anche a carico del lavoratore).

Infine, qualora ci si trovasse in una condizione di lavoro domestico non regolarizzato (c.d. “a nero”) è sempre possibile procedere con una regolarizzazione del dipendente anche a mezzo di una conciliazione sindacale.

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